Preventivi e costo della prima sessione

Ogni avvocato è obbligato dalla legge a fornire al cliente il "preventivo", in forma scritta, dei costi della prestazione richiesta. Si tratta per il cliente di un diritto molto importante che perciò richiede un attento esame da parte dell'avvocato della questione prospettata; sarà quindi, normalmente, necessario un incontro personale con l'avvocato affinchè il cliente possa esporre le proprie esigenze.

Vai in "Contatti" e scrivi la tua richiesta per avere maggiori informazioni o chiama direttamente l'avvocato.

Nel caso in cui il tuo reddito rientri nei limiti previsti dalla legge per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il c.d."Gratuito patrocinio", non dovrai pagare l'avvocato ed i consulenti tecnici che ti assisteranno, nel corso del primo colloquio anche solo telefonico ti saranno spiegati in dettaglio i requisiti e le caratteristiche di questo servizio. 

Il costo della prima sessione o appuntamento presso lo studio è, salvi i casi di "Gratuito patrocinio" ed indipendentemente dalla successiva ed eventuale formulazione di un preventivo per il seguito della pratica, di €250,00 compreso ogni onere di legge, da versarsi in via anticipata con bonifico sul c/c bancario che vi sarà indicato chiamandomi o scrivendomi oppure direttamente in studio con bancomat, carta di credito o contanti. In casi particolari potranno concordarsi compensi e/o modalità di pagamento diversi.

 

 

Come si paga l'avvocato

I pagamenti potranno avvenire in contanti nei limiti di legge (art.49 D.Lgs. n. 231/07: €3000,00, dal 01.07.20 €2000,00, dal 01.01.23 €5000,00, salvo ulteriori interventi legislativi) oppure, e preferibilmente, con bonifico o carte di credito/debito senza aggravio di spese per il cliente (art.62 D.Lgs. n.206/05 Codice del consumo).
 
Ecco cosa dispone la legge in merito alla determinazione del compenso:

L 31/12/2012, n. 247

Art. 13  Conferimento dell'incarico e compenso

1.  L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2.  Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3.  La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 

4.  Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5.  Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6.  I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. 

7.  I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. 

8.  Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. 

9.  In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 

10.  Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima (15% del compenso) è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

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